Art. 20.
(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulente sulla sicurezza anticrimine).

      1. Gli enti, gli esercizi e le aziende effettivamente a rischio, fermi restando i termini indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, per la nomina dei responsabili della

 

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sicurezza anticrimine e per la costituzione dei dipartimenti per la sicurezza anticrimine, si avvalgono, per l'assolvimento dei doveri previsti dagli articoli 6 e 7, dell'opera di consulenti sulla sicurezza anticrimine in possesso di autorizzazione rilasciata dall'ufficio per la sicurezza privata della questura della provincia in cui il consulente risiede.
      2. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di consulente sulla sicurezza anticrimine è subordinata all'accertamento dei seguenti requisiti:

          a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) avere la capacità di obbligarsi e non essere fallito;

          c) non avere riportato condanne, ancorché non definitive, per delitto non colposo, non essere stato destinatario di una misura di prevenzione, anche interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione;

          d) essere in possesso dei requisiti professionali specificati nella norma UNI 10459 e certificati da apposito ente di certificazione professionale;

          e) non aver esercitato taluna delle attività di cui all'articolo 1 in assenza del titolo autorizzatorio prescritto e non avere subìto la revoca dello stesso in data non anteriore al decennio.

      3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
      4. L'ufficio per la sicurezza privata istituito presso ogni questura cura la tenuta di una banca dati dei consulenti sulla sicurezza anticrimine autorizzati ad operare. Copia della banca dati e di ogni suo aggiornamento sono trasmessi alla commissione, secondo modalità indicate dalla medesima commissione agli uffici per la sicurezza privata.
      5. In presenza di mutamenti palesi e comprovati, in senso negativo, dei requisiti del consulente sulla sicurezza anticrimine,

 

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l'ufficio per la sicurezza privata che l'aveva rilasciata provvede a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
      6. L'autorizzazione di cui al comma 2 e la relativa revoca disposta ai sensi del comma 5 hanno validità sull'intero territorio nazionale.